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L'Archivio di Stato di Rieti intende istituire ai sensi dell’art. 45 Del Dlgvo 163/2006 l’Albo

dei fornitori di lavori, beni e servizi. L’albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

    Art. 1 Ambito applicativo e soggetti ammessi

 La gestione dell’Albo e la selezione degli operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di

trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 125, comma 11 del Codice, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall’art. 2 del Codice.

 Nell’Albo dei fornitori vengono iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda

secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e relativi allegati, e che, ad

insindacabile giudizio dell’Archivio di Stato ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere invitati alle procedure di cui in premessa per le acquisizioni di forniture, servizi e l’affidamento di lavori.

 L’elenco sarà utilizzato in relazione alle procedure previste dal Codice ed altre disposizioni

di legge in tema di affidamenti pubblici sottosoglia comunitaria di forniture, servizi e lavori, come strumento di identificazione dei professionisti e società che, per affidabilità nel mercato, livello di attrezzature, numero e professionalità dei dipendenti, potenzialità economico-organizzativa e qualità dei beni o dei servizi prodotti, appaiono in grado di soddisfare con continuità, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, le sue varie esigenze

 E’ fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la facoltà della Stazione Appaltante di

 a) utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip;

b) scegliere gli operatori da invitare anche senza far ricorso all’Albo Fornitori nei seguenti casi:

b1) Qualora in relazione all’appalto che si intende affidare, non sono iscritti all’Albo Operatori Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si

svolga con il numero minimo di operatori previsti per legge

 b2) Qualora per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione Appaltante, all’interno dell’Albo non sia possibile recuperare operatori economici idonei

 b3)In tutti gli altri casi in cui la Stazione appaltante ritenga conveniente ed opportuno provvedere all’integrazione del numero degli operatori da invitarsi direttamente tramite

ricerche di mercato o mediante invito di operatori economici che abbiano già reso alla Stazione Appaltante le prestazioni ricercate in occasione di predetti appalti

 Sono ammessi all’iscrizione all’Albo, previa valutazione della Stazione Appaltante ,gli operatori economici indicati all’art. 34 del codice dei contratti.

 Non sono ammessi all’iscrizione all’Albo gli, operatori, i quali siano privi della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti.

 art. 2 Articolazione Albo fornitori

 L’albo fornitori è articolato in categorie specifiche il cui elenco completo è presente nel form allegato, predisposto dalla Stazione Appaltante, la quale ha facoltà di integrare e/o variare il

numero e la denominazione delle ctg in relazione alle proprie esigenze interne.

.. Sezione I : Fornitori di beni

Sezione II : Prestatori di servizi e manutenzioni

 Nella dicitura “forniture di beni e servizi dell’Ente” non sono comprese le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili, gli incarichi di progettazione e direzione lavori.

Gli operatori interessati all’iscrizione all’Albo potranno avanzare la propria domanda in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Albo e in particolare sulla base del  form predisposto dall’Amministrazione.

Art. 3 Procedura per l’istituzione e la formazione dell’Albo.

 L'esame delle domande d'iscrizione per le quali utilizzare il form di cui al punto 2 all'Albo dei fornitori sarà effettuata da una commissione appositamente istituita così composta:

Il direttore dell’Istituto  Il responsabile dell’ Area Amministrativa-  Il responsabile della segreteria amministrativa con funzioni anche di segretario.

L’accertamento d’idoneità per l’iscrizione dei soggetti e delle ditte all’Albo dei Fornitori, nelle categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 30 giorni dal

ricevimento della domanda stessa, valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n° 241.

 La Commissione forma l'elenco delle ditte ritenute in possesso dei requisiti di cui sopra e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale delle altre.

 Qualora l’accertamento di idoneità abbia esito negativo, ne è data comunicazione,a cura del Direttore, alla ditta interessata entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso.

 Il Direttore nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le risultanze con propria determinazione, disponendo così l’iscrizione delle Ditte, i cui i requisiti e autocertificazioni corrispondono a quanto previsto dal Codice dei Contratti , nonché la formazione dell’ Albo  Fornitori .la cui tenuta ai sensi della l. 241/90 è individuato un incaricato attraverso apposito provvedimento dell’Istituto

  All’iscrizione delle imprese nell’Albo così composto si procederà in base ad un criterio cronologico; l’iscrizione nell’elenco relativo a ciascuna classe sarà determinata in base all’ordine

cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo dell’Istituto.

 Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento Dell’avvenuta istituzione è dato avviso mediante pubblicazione sul sito L’elenco delle imprese

iscritte è depositato presso l’ Archivio di Stato di Rieti.

 Art.. 4 Iscrizione

 Gli operatori economici interessati possono richiedere l’iscrizione, anche contestuale, ad una o più Sezioni dell’Albo istituito dal presente regolamento, con le seguenti limitazioni:

 . è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di

consorzi;

. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;

. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in

altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco.

 Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di

collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero - in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non sia  tale da determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

 Qualora gli operatori economici che presentano la domanda d’iscrizione incorrano in uno dei suddetti divieti, la Commissione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere

pervenuta anteriormente.

   Art. 5 - Obblighi per le Imprese

  Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo

    Art. 6 - Verifiche sul possesso dei requisiti

 Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti auto dichiarati dagli Operatori Economici, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, richiedendo ai medesimi la trasmissione della relativa documentazione a comprova.

 In caso di affidamenti di contratti pubblici, agli operatori economici sottoposti alle verifiche di cui all’art. 48 del Codice verrà richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella

eventualmente già in possesso dell’Amministrazione, nei limiti in cui quest’ultima sia in corso di validità ai sensi di legge.

 Art. 7 - Domanda d’iscrizione

La domanda di iscrizione, , deve essere compilata in ogni sua parte secondo lo schema tipo di cui al  punto 2 ed essere accompagnata dalla seguente documentazione:

 1. Certificato di iscrizione al Registro delle imprese, riportante l’apposita dicitura antimafia   ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 252/98 e s.m.i., rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente in corso di validità;

 2. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;

 3. Dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/00, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare di cui all’art. 38, primo comma, D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

 4. Eventuale Certificazione di qualità ISO 9000 - Vision o equivalente;

 5. Eventuale Attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione;

 6. Altro (indicare eventuale altra documentazione che si intende allegare).

 La domanda di iscrizione, su carta intestata, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma.

 Nella domanda d’iscrizione l’operatore economico, oltre ad indicare la Sezione, dovrà specificare la/le macro-categorie e relative categorie merceologiche d’interesse.

 La domanda di iscrizione e i relativi allegati (in corso di validità e in originale ovvero in copia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) dovranno esseri inviati all'ARCHIVIO DI STATO DI RIETI, viale Ludovico Canali 7, 02100 RIETI-

 L’iscrizione è subordinata all’esito dei controlli che la Commissione effettua, a campione, delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.

 Ai fini dell’iscrizione sarà considerato l’ordine progressivo di ricezione delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.

 Ai fini dell’inserimento nell’Albo non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.

 La Commissione effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (ad esempio, sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

 Con apposita comunicazione, la Commissione informa la società circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione e la invita ad effettuare le opportune integrazioni entro un

termine perentorio decorso il quale inutilmente la domanda decade.

  Nel caso in cui la Commissione ravvisasse la necessità di acquisire chiarimenti o precisazioni, sarà cura dell’operatore economico fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato o, in mancanza, entro sette giorni dalla richiesta;in tale ipotesi, l’iscrizione decorrerà comunque dalla  ricezione delle domanda.

  Viceversa, qualora la domanda sia priva di sottoscrizione o carente della documentazione prevista,l’iscrizione avrà decorrenza dalla data di acquisizione dei documenti mancanti, a seguito della richiesta formulata dalla Commissione

 La Commissione ricevente effettua, a campione, appositi controlli circa le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all’Albo dall’operatore economico.

 I controlli comportano, tra l’altro,le seguenti attività:

 a) verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici secondo:

 . la normativa vigente (D. Lgs. n. 163/2006, in particolare artt. 38, 39 e 40);

. le disposizioni regolamentari

. le disposizioni di cui alla disciplina antimafia (D.P.R. n. 252/98, art. 9; D. Lgs. n.163/2006, art. 247 e s.m.i.), la disciplina relativa alle assunzioni obbligatorie dei

lavoratori disabili (Legge n. 68/99 e s.m.i.), la disciplina giuslavoristica, nonché quanto altro l’Ufficio riterrà necessario ad assicurare l’accesso all’Albo di operatori economici

che osservino e siano in regola sia con la disciplina generale vigente in materia di contratti pubblici che con quella specifica del settore di competenza;

 b)- verifica dell’attinenza della Sezione/macrocategoria/categoria per la quale è richiesta l’iscrizione all’Albo con le attività proprie dell’operatore economico secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla CCIAA, dalle certificazioni SOA, ovvero con le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 L’Ufficio potrà attivare a proprio insindacabile giudizio tutti i controlli ritenuti necessari a ai fini di determinare l’ammissibilità o meno degli operatori all’Albo, nonché la relativa permanenza.

 A seguito dell’esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati sulla base di quanto indicato nella domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori, l’operatore viene iscritto all’Albo in conformità alla richiesta.

 Solo in caso di rigetto dell’istanza, riceverà dall’Ufficio apposita comunicazione scritta o altro canale ufficiale di comunicazione di rigetto,con l’indicazione delle cause di non ammissibilità.

   Art. 8-  Validità dell’Albo Fornitori

 L’Albo ha una validità triennale decorrente dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet dell’ARCHIVIO DI STATO DI RIETI

 In prossimità della scadenza, si procede all’istituzione di un nuovo Albo, se del caso aggiornando il regolamento, e assicurandone pubblicità.

 I fornitori già iscritti nel precedente Albo hanno l’onere di inoltrare una nuova domanda d’iscrizione alla Direzione dell’ARCHIVIO DI STATO DI RIETI , attestante la permanenza dei requisiti e usando il form di cui al punto 2.

 Art.9 -Trattamento dati personali

 Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei quali l'ARCHIVIO DI STATO DI RIETI verrà in possesso per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile ai soli fini dello svolgimento della operazioni di iscrizione all’Albo, di consultazione del medesimo e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti nel pieno rispetto della normativa vigente.

 Ai fini del trattamento, gli operatori Economici, in sede di iscrizione all’Albo, di rinnovazione dell’iscrizione e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno invitati a rendere il

proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal D.lgvo 196/03

   

Art. 10 Pubblicità

 Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell’ ARCHIVIO DI STATO DI RIETI all’indirizzo Gare e Contratti  

Dalla data di pubblicazione del presente regolamento decorre il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori.

 

  Rieti 29 luglio 2013

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                                                                                         IL DIRETTORE                                                                         

            Maula Sciri                                                                                                                                   (Dott. Roberto Lorenzetti)