L'Archivio
di Stato di Rieti intende istituire ai sensi dell’art. 45 Del Dlgvo
163/2006 l’Albo
dei
fornitori di lavori, beni e servizi. L’albo non è sostitutivo degli
analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel
pieno rispetto della normativa vigente.
Art.
1 Ambito applicativo e soggetti ammessi
La
gestione dell’Albo e la selezione degli operatori da invitarsi sarà
ispirata ai principi di
trasparenza,
rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 125, comma 11 del
Codice, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall’art. 2 del
Codice.
Nell’Albo
dei fornitori vengono iscritti gli operatori economici che ne fanno
domanda
secondo
le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e relativi
allegati, e che, ad
insindacabile
giudizio dell’Archivio di Stato ed a seguito della verifica di
sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché
sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano
idonei ad essere invitati alle procedure di cui in premessa per le
acquisizioni di forniture, servizi e l’affidamento di lavori.
L’elenco sarà utilizzato in relazione alle procedure previste
dal Codice ed altre disposizioni
di
legge in tema di affidamenti pubblici sottosoglia comunitaria di
forniture, servizi e lavori, come strumento di identificazione dei
professionisti e società che, per affidabilità nel mercato, livello di
attrezzature, numero e professionalità dei dipendenti, potenzialità
economico-organizzativa e qualità dei beni o dei servizi prodotti,
appaiono in grado di soddisfare con continuità, a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione, le sue varie esigenze
E’
fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la facoltà della
Stazione Appaltante di
a) utilizzare il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione attivato da Consip;
b)
scegliere gli operatori da invitare anche senza far ricorso all’Albo
Fornitori nei seguenti casi:
b1)
Qualora in relazione all’appalto che si intende affidare, non sono
iscritti all’Albo
Operatori
Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale
si
svolga
con il numero minimo di operatori previsti per legge
b2)
Qualora per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Stazione
Appaltante,
all’interno
dell’Albo non sia possibile recuperare operatori economici idonei
b3)In
tutti gli altri casi in cui la Stazione appaltante ritenga conveniente
ed opportuno
provvedere
all’integrazione del numero degli operatori da invitarsi direttamente
tramite
ricerche
di mercato o mediante invito di operatori economici che abbiano già
reso alla
Stazione
Appaltante le prestazioni ricercate in occasione di predetti appalti
Sono
ammessi all’iscrizione all’Albo, previa valutazione della Stazione
Appaltante ,gli operatori
economici
indicati all’art. 34 del codice dei contratti.
Non
sono ammessi all’iscrizione all’Albo gli, operatori, i quali siano
privi della capacità generale a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti.
art.
2 Articolazione Albo fornitori
L’albo
fornitori è articolato in categorie specifiche il cui elenco completo
è presente nel form
allegato,
predisposto dalla Stazione Appaltante, la quale ha facoltà di integrare
e/o variare il
numero
e la denominazione delle ctg in relazione alle proprie esigenze interne.
..
Sezione
I : Fornitori di beni
Sezione
II : Prestatori di servizi e manutenzioni
Nella
dicitura “forniture di beni e servizi dell’Ente” non sono comprese
le prestazioni professionali, gli incarichi legali, le collaborazioni
esterne per consulenze, ricerche, indagini e attività simili, gli
incarichi di progettazione e direzione lavori.
Gli
operatori interessati all’iscrizione all’Albo potranno avanzare la
propria domanda in ogni
momento,
in conformità alle disposizioni contenute nel presente Albo e in
particolare sulla base del form
predisposto dall’Amministrazione.
Art.
3 Procedura per l’istituzione e la formazione dell’Albo.
L'esame delle domande d'iscrizione per le quali utilizzare il form
di cui al punto 2 all'Albo dei
fornitori
sarà effettuata da una commissione appositamente istituita così
composta:
Il
direttore dell’Istituto
Il
responsabile dell’ Area Amministrativa-
Il
responsabile della segreteria amministrativa con funzioni anche di
segretario.
L’accertamento
d’idoneità per l’iscrizione dei soggetti e delle ditte all’Albo
dei Fornitori,
nelle
categorie e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato
entro 30 giorni dal
ricevimento
della domanda stessa, valutata la documentazione presentata e assunte,
se necessarie, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto
degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al
procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto
1990, n° 241.
La
Commissione forma l'elenco delle ditte ritenute in possesso dei
requisiti di cui sopra e
motiva
le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale delle altre.
Qualora
l’accertamento di idoneità abbia esito negativo, ne è data
comunicazione,a cura del
Direttore,
alla ditta interessata entro 15 giorni dalla conclusione del
procedimento stesso.
Il
Direttore nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le
risultanze con
propria
determinazione, disponendo così l’iscrizione delle Ditte, i cui i
requisiti e autocertificazioni corrispondono a quanto previsto dal
Codice dei Contratti , nonché la formazione dell’ Albo
Fornitori .la cui tenuta ai sensi della l. 241/90 è individuato
un incaricato attraverso apposito provvedimento dell’Istituto
All’iscrizione
delle imprese nell’Albo così composto si procederà in base ad un
criterio
cronologico;
l’iscrizione nell’elenco relativo a ciascuna classe sarà
determinata in base all’ordine
cronologico
di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal
numero
progressivo
attribuito dal Protocollo dell’Istituto.
Tale
criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni
di aggiornamento
Dell’avvenuta
istituzione è dato avviso mediante pubblicazione sul sito L’elenco
delle imprese
iscritte
è depositato presso l’ Archivio di Stato di Rieti.
Art..
4 Iscrizione
Gli
operatori economici interessati possono richiedere l’iscrizione, anche
contestuale, ad una o
più
Sezioni dell’Albo istituito dal presente regolamento, con le seguenti
limitazioni:
.
è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di
specializzazione a titolo
individuale
ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di
consorzi;
.
è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di
specializzazione quale
componente
di più consorzi;
.
è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci,
amministratori, ovvero
dipendenti
o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette
funzioni in
altre
società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco.
Solo
in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più
soci tra due soggetti
richiedenti
l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi soggetti non
intercorra un rapporto di
collegamento
o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o una qualsiasi relazione,
anche di fatto,
ovvero
- in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o
collegamento e/o relazione non sia tale
da determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro
decisionale.
Qualora
gli operatori economici che presentano la domanda d’iscrizione
incorrano in uno dei
suddetti
divieti, la Commissione prenderà in considerazione la sola istanza che
risulti essere
pervenuta
anteriormente.
Art.
5 - Obblighi per le Imprese
Le
imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le
variazioni in
ordine
alla sede legale, ai requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché
a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la
cancellazione d’ufficio dall’Albo
Art.
6 - Verifiche sul possesso dei requisiti
Sarà
facoltà della Stazione Appaltante procedere, in ogni momento, alle
verifiche documentali dei requisiti auto dichiarati dagli Operatori
Economici, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. n. 445/00, richiedendo ai medesimi la trasmissione della
relativa
documentazione
a comprova.
In
caso di affidamenti di contratti pubblici, agli operatori economici
sottoposti alle verifiche di cui all’art. 48 del Codice verrà
richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella
eventualmente
già in possesso dell’Amministrazione, nei limiti in cui
quest’ultima sia in corso di
validità
ai sensi di legge.
Art.
7 - Domanda d’iscrizione
La
domanda di iscrizione, , deve essere compilata in ogni sua parte secondo
lo schema tipo di cui al punto
2 ed essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1.
Certificato di iscrizione al Registro delle imprese, riportante
l’apposita dicitura antimafia ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 252/98 e s.m.i., rilasciato dalla
CCIAA territorialmente competente
in
corso di validità;
2.
Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità
del Legale
Rappresentante
o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;
3.
Dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/00, attestante
l’insussistenza delle
cause
di esclusione dalle pubbliche gare di cui all’art. 38, primo comma, D.
Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
4.
Eventuale Certificazione di qualità ISO 9000 - Vision o equivalente;
5.
Eventuale Attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i
quali si chiede
l’iscrizione;
6.
Altro (indicare eventuale altra documentazione che si intende allegare).
La
domanda di iscrizione, su carta intestata, dovrà essere sottoscritta
dal Legale
Rappresentante
ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma.
Nella
domanda d’iscrizione l’operatore economico, oltre ad indicare la
Sezione, dovrà specificare la/le macro-categorie e relative categorie
merceologiche d’interesse.
La
domanda di iscrizione e i relativi allegati (in corso di validità e in
originale ovvero in copia ai
sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) dovranno esseri inviati all'ARCHIVIO DI
STATO DI RIETI, viale Ludovico Canali 7, 02100 RIETI-
L’iscrizione
è subordinata all’esito dei controlli che la Commissione effettua, a
campione,
delle
dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione
ad essa allegata.
Ai
fini dell’iscrizione sarà considerato l’ordine progressivo di
ricezione delle domande
purché
le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.
Ai
fini dell’inserimento nell’Albo non saranno considerate ammissibili
le domande con
dichiarazioni
parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.
La
Commissione effettua un primo esame verificando la sussistenza dei
requisiti formali (ad
esempio,
sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante), nonché
la completezza
delle
dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto
dichiarato nella domanda di
iscrizione.
Con
apposita comunicazione, la Commissione informa la società circa le
eventuali carenze
di
dichiarazioni o di documentazione e la invita ad effettuare le opportune
integrazioni entro un
termine
perentorio decorso il quale inutilmente la domanda decade.
Nel
caso in cui la Commissione ravvisasse la necessità di acquisire
chiarimenti o
precisazioni,
sarà cura dell’operatore economico fornire esaustivo riscontro nel
termine assegnato o, in mancanza, entro sette giorni dalla richiesta;in
tale ipotesi, l’iscrizione decorrerà comunque dalla
ricezione delle domanda.
Viceversa,
qualora la domanda sia priva di sottoscrizione o carente della
documentazione
prevista,l’iscrizione
avrà decorrenza dalla data di acquisizione dei documenti mancanti, a
seguito
della
richiesta formulata dalla Commissione
La
Commissione ricevente effettua, a campione, appositi controlli circa le
dichiarazioni rese
nella
domanda di iscrizione all’Albo dall’operatore economico.
I
controlli comportano, tra l’altro,le seguenti attività:
a)
verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai soggetti cui
possono essere affidati
i
contratti pubblici secondo:
.
la normativa vigente (D. Lgs. n. 163/2006, in particolare artt. 38, 39 e
40);
.
le disposizioni regolamentari
.
le disposizioni di cui alla disciplina antimafia (D.P.R. n. 252/98, art.
9; D. Lgs.
n.163/2006,
art. 247 e s.m.i.), la disciplina relativa alle assunzioni obbligatorie
dei
lavoratori
disabili (Legge n. 68/99 e s.m.i.), la disciplina giuslavoristica, nonché
quanto
altro
l’Ufficio riterrà necessario ad assicurare l’accesso all’Albo di
operatori economici
che
osservino e siano in regola sia con la disciplina generale vigente in
materia di
contratti
pubblici che con quella specifica del settore di competenza;
b)-
verifica dell’attinenza della Sezione/macrocategoria/categoria per la
quale è richiesta l’iscrizione all’Albo con le attività proprie
dell’operatore economico secondo le risultanze del certificato di
iscrizione alla CCIAA, dalle certificazioni SOA, ovvero con le
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
L’Ufficio
potrà attivare a proprio insindacabile giudizio tutti i controlli
ritenuti necessari a ai
fini
di determinare l’ammissibilità o meno degli operatori all’Albo,
nonché la relativa permanenza.
A
seguito dell’esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati
sulla base di quanto indicato
nella
domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori, l’operatore viene
iscritto all’Albo in conformità
alla
richiesta.
Solo
in caso di rigetto dell’istanza, riceverà dall’Ufficio apposita
comunicazione scritta o
altro
canale ufficiale di comunicazione di rigetto,con l’indicazione delle
cause di non ammissibilità.
Art.
8- Validità dell’Albo
Fornitori
L’Albo
ha una validità triennale decorrente dalla pubblicazione del presente
regolamento sul
sito
internet dell’ARCHIVIO DI STATO DI RIETI
In
prossimità della scadenza, si procede all’istituzione di un nuovo
Albo, se del caso
aggiornando
il regolamento, e assicurandone pubblicità.
I
fornitori già iscritti nel precedente Albo hanno l’onere di inoltrare
una nuova domanda
d’iscrizione
alla Direzione dell’ARCHIVIO DI STATO DI RIETI
, attestante la permanenza dei requisiti e
usando il form di cui al punto 2.
Art.9
-Trattamento dati personali
Ai
sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei quali
l'ARCHIVIO DI STATO DI RIETI verrà in possesso per l’istituzione e la
gestione dell’Albo dei fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla
struttura responsabile ai soli fini dello svolgimento della operazioni
di iscrizione all’Albo, di consultazione del medesimo e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti nel pieno
rispetto della normativa vigente.
Ai
fini del trattamento, gli operatori Economici, in sede di iscrizione
all’Albo, di rinnovazione
dell’iscrizione
e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno
invitati a rendere il
proprio
consenso al trattamento nelle forme previste dal D.lgvo 196/03
Art.
10 Pubblicità
Il
presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell’ ARCHIVIO DI
STATO DI RIETI all’indirizzo Gare e Contratti
Dalla
data di pubblicazione del presente regolamento decorre il termine per la
presentazione
della
domanda di iscrizione all’Albo dei fornitori.
Rieti 29 luglio 2013
IL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
Maula Sciri
(Dott. Roberto Lorenzetti)