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TARIFFARIO
DELLE RIPRODUZIONI DIGITALI
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SALA DI STUDIO
DELL'ARCHIVIO DI STATO DI RIETI
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MODULI:
Moduli
per l'ammissione alla sala studio
mod.
16a > Mod. 16b
> Mod. 17a >
Mod. 17b
Moduli
per le richieste di fotoriproduzione
>
Mod. 18a > Mod.
18b
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MODALITA'
DI ACCESSO |
L'accesso alla Sala di studio è libero e gratuito,
previa autorizzazione del direttore il quale firma la domanda di
ammissione compilata dallo studioso, dietro presentazione di un
documento di riconoscimento.
Lo studioso ammesso a frequentare la sala di studio:
- deposita borse e contenitori nell'armadio, tenendo in consegna
la chiave fino all'uscita
- firma il registro di presenza, per il mattino e per il
pomeriggio- rivolge al funzionario di turno eventuali richieste
per un orientamento della ricerca di carattere più generale,
oppure ogni altro chiarimento inerente al patrimonio documentario
- consulta gli inventari e gli altri mezzi di corredo disponibili-
compila le richieste del materiale che deve consultare
- si attiene alle norme del R.D. 1163/1911 e alle disposizioni del
regolamento di sala
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CONSULTABILITA'
DEI DOCUMENTI |
I documenti conservati
negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili (artt. 122-127 del decreto legislativo 42/2004, “Codice dei
beni culturali e del paesaggio”).
Esistono norme restrittive sulla libera consultabilità, che
riguardano:
- i documenti di carattere riservato relativi alla politica estera
e interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la
loro data.
- i documenti che contengono dati sensibili (art.221 L.675/1996) e
i dati contenuti nel casellario giudiziario (Cod. proc. penale),
che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data. Nel caso in
cui tali documenti contengano dati relativi allo stato di salute,
alla vita sessuale, ai rapporti familiari, divengono consultabili
70 anni dopo la loro data.
Il titolo VII del Codice in materia di protezione dei dati
personali (artt. 97-110 del D.lgs. n°196/2003) disciplina il
trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici, in particolare l'art. 103 stabilisce che
la consultazione dei documenti conservati "negli Archivi di
Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi
privati" è disciplinata dal decreto legislativo 42/2004, “Codice dei
beni culturali e del paesaggio”.
E' stato inoltre sottoscritto il Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici
(G.U. n°80 del 5/4/2001).
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Norme
generali
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1. La sala di studio è aperta al pubblico dal
lunedì al sabato, con il seguente orario:
lunedì - venerdì: ore 8,30 - 18,30; sabato:
8,30-13,30. L'apertura del sabato è riservata alla sola
consultazione del materiale in deposito e di quello
richiesto entro le ore 12 del venerdì per email (as-ri@beniculturali.it)
o per fax (0746481991) o prenotato direttamente in sala
dall'utente.
La distribuzione dei pezzi avviene dalle ore 8,30 alle ore
17,30.
Eventuali cambiamenti di orario o giorni di chiusura sono
comunicati al pubblico mediante avviso.
2. A norma di legge, il materiale documentario è
liberamente e gratuitamente consultabile per uso di studio,
ad eccezione di quello indicato negli artt. 21 e 22 del
D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, successivamente modificati
dagli artt. 107 e 110 del d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 490.
3. Prima di fare ingresso in sala di studio l'utente
deposita borse ed altri oggetti personali nell'armadietto
assegnatogli e trattiene la chiave per tutto il tempo della
permanenza in sala, depositando giacca o cappotto
nell'apposito settore. Gli addetti alla vigilanza
indicheranno all'utente il locale in cui si trovano
armadietti ed appendiabiti.
4. Il funzionario di sala di studio accerta, sulla
base dell'apposito file dell'elenco degli studiosi, che
l'utente sia stato in precedenza ammesso a frequentare la
sala.
5. Al momento del suo primo ingresso in sala l'utente
esibisce un documento di riconoscimento, consulta il
regolamento, conferisce con il funzionario di sala per un
primo orientamento alla ricerca e compila il modulo della
domanda di ammissione. La finalizzazione allo studio delle
ricerche deve essere chiaramente specificata dall'utente
nella domanda di ammissione, che deve essere rinnovata
all'inizio dell'anno successivo, se la ricerca non è
terminata. Per nuovi eventuali argomenti va compilata una
nuova domanda.
6. L'utente consulta gli strumenti di ricerca,
disposti in ordine numerico progressivo sugli appositi
scaffali; prende nota delle segnature archivistiche dei
pezzi riportate negli inventari che al termine della
consultazione lascia sul tavolo.
7. Per la richiesta dei pezzi l'utente compila in
triplice copia le apposite schede di richiesta. Su ciascuna
scheda di richiesta indica i dati di riferimento di un solo
pezzo archivistico riportando in modo chiaro e completo la
segnatura dell'inventario. Dal lunedi al venerdì la
distribuzione dei pezzi, che inizia alle ore 8.30, è
sospesa dalle 13.30 alle 14.30, tanto in sala studio, quanto
in sala mappe L'ultima richiesta va presentata entro le ore
17,30.
8. La direzione, per rispondere al meglio alle
esigenze dell'utenza, non pone limiti al numero delle prese
da effettuarsi giornalmente, salvo che detto numero non
comporti uno straordinario aggravio per gli addetti di sala.
L'utente potrà richiedere per ciascuna presa non più di
due pezzi (volumi, buste, registri, filze, ecc.). Il
personale colloca i pezzi prelevati nello scaffale destinato
alla consegna. Da tale scaffale lo studioso ritira e
consulta un pezzo per volta. Provvede successivamente a
ricollocarlo:
a) nello scaffale per la riconsegna ed
archiviazione se non intende consultare ulteriormente il
pezzo;
b) nello scaffale per la consegna se intende
esaminare di nuovo il pezzo nel corso della giornata,
tenendo conto tuttavia che egli non potrà avere a
disposizione in tale scaffale più di cinque pezzi;
c) nello scaffale per il deposito se intende
consultare il pezzo nei giorni successivi.
L'utente può tenere in deposito non più di tre pezzi per
quindici giorni, rinnovabili previa comunicazione al
funzionario di sala.
9. Particolari e documentate necessità di più ampie
consultazioni, non riconducibili alle procedure ora
indicate, devono essere esposte direttamente al Direttore
dell'Archivio di Stato che, se opportuno e possibile,
provvede ad organizzare un apposito servizio.
10. Per ricerche collettive da parte di gruppi di
studiosi il coordinatore del gruppo deve conferire con il
Direttore di sala che provvederà ad organizzare i lavori.
11. Lo studioso che utilizza materiale documentario
dell'Archivio di Stato ha l'obbligo di consegnare due copie
dell'eventuale pubblicazione cui dà luogo la ricerca. I
laureandi che utilizzano documenti dell'Archivio per la
propria tesi di laurea sono tenuti a consegnarne copia
all'Istituto o di consentirne la riproduzione a spese
dell'Istituto, che garantisce l'osservanza delle condizioni
di consultazione stabilite dall'autore.
12. Gli utenti della sala per motivi non di studio
sono assoggettati alle stesse disposizioni, in quanto
applicabili, del presente regolamento.
Documenti di particolare pregio o fragilità
13.
La consultazione delle mappe si effettua nella sala a ciò
destinata, così come i registri catastali. Per la consultazione degli stessi si compilerà l'apposita
scheda in triplice copia.
14. I documenti dichiarati "di pregio" sono
consultati in riproduzione, ove questa esista, salvo
espressa autorizzazione del direttore dell'Archivio di
Stato. Nei casi in cui per qualsiasi motivo è ipotizzabile
un pericolo per i detti documenti, la direzione
dell'Archivio di Stato può negarne la consultazione. Il
funzionario di sala prende nota sulla scheda di richiesta
della natura pregiata del materiale e controlla,
sull'apposito elenco, che sia disponibile la riproduzione
dello stesso su supporto informatico. In caso positivo
consegna allo studioso la riproduzione digitale. L'utente può
richiedere non più di due pezzi al giorno della raccolta
"Preziosi", la conservazione in deposito di tali
documenti è affidata al direttore di sala.
15. La biblioteca dell'Archivio di Stato è istituita
ad uso interno dei dipendenti dell'Istituto. Gli utenti
ammessi in sala possono comunque chiedere la consultazione
dei libri necessari alle loro ricerche. La consultazione dei
cataloghi e la lettura del materiale bibliografico in
consultazione avvengono nei locali della sala di studio con
lo stesso orario. Non è consentito il prestito esterno. Le
richieste di lettura, per quel materiale non conservato in
sala, vanno presentate al funzionario di turno in sala di
studio, che provvede a farle compilare sul blocco delle
richieste per materiale bibliografico e a dare indicazioni
per il prelievo all'addetto di sala. Il materiale, una volta
esaminato, può essere tenuto in deposito per quindici
giorni o lasciato sul tavolo di consultazione per poi essere
ricollocato.
Servizio
di Fotoriproduzione
16.
Gli utenti che intendono richiedere la riproduzione di
documenti devono consegnare l'apposita domanda
esclusivamente all'addetto al servizio di riproduzione.
17. L'impiegato addetto al servizio di riproduzione:
accetta le domande e provvede a farle vistare dal
funzionario di sala, il quale accerta che le stesse
rispettino la normativa presente nel regolamento per la
fotoriproduzione esposto in sala; comunica all'utente la
data di consegna delle riproduzioni e alla data prevista
provvede alla consegna.
18. L'importo da pagare per le riproduzioni, computato
dall'impiegato, deve essere versato anticipatamente
all'addetto contabile, secondo l'orario affisso in sala
studio. All'utente viene rilasciata ricevuta non fiscale
attestante l'avvenuto pagamento.
19. Ii documenti possono essere riprodotti
tramite mezzi fotografici. Possono essere riprodotti in
fotocopia solo documenti non rilegati e non anteriori al
sec. XX.
20.
L'utente può eseguire gratuitamente riproduzioni con mezzo
proprio per fini di studio.
Nel caso il documento da riprodurre sia stato escluso dalla
consultazione, l'Istituto fornirà all'utente una
riproduzione fotografica al costo delle reali spese
sostenute. (circolare ministeriale
n. 3
del 7
settembre 2017)
In
questo caso non possono essere usate attrezzature
professionali (stativi, lampade, flasch ecc.).
Lo studioso non dovrà richiedere alcuna autorizzazione ma
dovrà sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ( articolo
47 del
D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445
) che gli verrà consegnato dal funzionario di sala e
nel quale elencherà i singoli documenti che intende
riprodurre.
21.
Possono essere richieste riproduzioni di materiale
bibliografico, nel rispetto delle norme previste per il
copyright e della legge 159/'93. Per la richiesta di
riproduzioni di materiale bibliografico, vale la procedura
già descritta.
22. In caso di pubblicazione il richiedente è tenuto
a consegnare all'Archivio di Stato tre copie dell'opera
contenente le riproduzioni.
23.
Norme relative agli utenti
L'utente
ammesso in sala di studio è tenuto a:
- esibire un documento di riconoscimento al momento
dell'ingresso e ad ogni richiesta del personale;
- firmare quotidianamente in modo leggibile il
registro delle presenze;
- prendere visione del regolamento della sala di
studio;
- attenersi alle procedure previste per la richiesta e
riconsegna del materiale in consultazione, servizi di
biblioteca e di riproduzione;
- consultare non più di un'unità archivistica per
volta;
- tenere sul tavolo esclusivamente il materiale
documentario in consultazione e materiale di lavoro
(quaderno, lente o altro). Ogni altro oggetto deve essere
depositato nel guardaroba, salvo espressa autorizzazione del
direttore o del funzionario di sala;
- maneggiare i documenti con la massima cura, evitando
ogni possibile manomissione dei supporti e delle scritture;
- rispettare l'ordine dei fascicoli di ciascuna busta
e dei documenti contenuti in ciascun fascicolo, segnalando
al personale tecnico-scientifico le eventuali incongruenze
rilevate;
- conservare la scheda rosa all'interno dell'unità
documentaria in consultazione;
- segnalare al personale il materiale da tenere
eventualmente in deposito apponendo il proprio nome su un
cartoncino;
- rispettare il silenzio e l'ordine della sala.
La consultazione del materiale documentario è strettamente
personale.
E' consentito l'uso di attrezzature elettroniche.
E' vietato agli utenti l'accesso ai locali del deposito.
In caso di contravvenzione alle norme precedenti all'utente
sono inflitte sanzioni che vanno dal semplice avvertimento
verbale o scritto da parte dei funzionari responsabili
all'esclusione temporanea o definitiva dalla frequenza della
sala di studio. Le esclusioni dalla sala ed eventuali più
gravi provvedimenti sono di competenza del Direttore
dell'Archivio di Stato o della Direzione Generale per gli
Archivi, a seconda della loro natura. Norme relative al
personale
Il
servizio di sala di studio è coordinato dal Direttore del
servizio di sala di studio e biblioteca ed è svolto da un
funzionario di sala.
Il
Direttore del servizio coordina le attività della sala di
studio e vigila sull'osservanza del presente regolamento. In
particolare provvede ad aggiornare il file con l'elenco
degli studiosi ammessi in sala e quello degli esclusi e
conserva, una volta protocollate, le domande dell'anno
corrente.
Il
Direttore del servizio o il funzionario di sala:
- illustrano all'utente che richiede di essere ammesso
in sala di studio le modalità e le procedure della
consultazione e della eventuale riproduzione;
- accettano la domanda annuale di ammissione degli
studiosi dopo aver verificato che il richiedente non sia
stato escluso dal frequentare le sale di studio;
- forniscono, quando richiesti, la necessaria
assistenza tecnico-scientifica per le ricerche;
- accettano, siglandole, le richieste formulate dagli
studiosi dopo aver controllato la loro completezza ed
accettabilità;
- al termine di ciascun turno verificano, in
collaborazione con gli addetti alla vigilanza di sala, che
il materiale bibliografico e documentario consultato sia
stato ricollocato o che si trovi negli scaffali destinati
alla consegna o al deposito così come previsto dal presente
regolamento.
Gli
addetti al servizio di vigilanza:
- vigilano costantemente sul corretto uso della
documentazione data in consultazione e sull'osservanza, da
parte degli studiosi, di tutte le altre disposizioni
contenute nel presente regolamento;
- eseguono la presa e la ricollocazione dei pezzi
ponendo in luogo del pezzo prelevato una tasca con la
relativa scheda di richiesta;
- trasferiscono all'addetto al servizio di
riproduzione il materiale da riprodurre.
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CODICE
DEONTOLOGICO |
CODICE
DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI
(pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5/4/2001)
Preambolo: i sottoindicati soggetti pubblici e privati
sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti
premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi
storici, utilizza frequentemente dati di carattere personale per i
quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati.
In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali
trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi
pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che
utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo
di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli
articoli 12, 20 e 28 della legge (legge 31 dicembre 1996, n. 675,
in particolare l'art. 27; decreti legislativi 11 maggio 1999, n.
135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed
archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e
quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta,
l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo
deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità
del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h) legge 31
dicembre 1996, n.675; art.6 decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.281).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare
l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque
svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti
conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli
enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico
(art. 23 decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135).
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per
legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività
dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è
espressione delle associazioni professionali e delle categorie
interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad
assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla
ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e
le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1 legge
31 dicembre 1996, n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di
legge, individua in particolare:
a) alcune regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche
nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle
che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del
pensiero;
b) particolari cautele per la raccolta, la
consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei
a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare;
c) modalità di applicazione agli archivi privati
della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per
scopi storici (art. 7, comma 5, decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata
ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della
Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti
internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in
particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n.848.
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio
2000 del Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea;
d) ai principi direttivi per una legge sugli archivi
storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio
internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al
Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato
nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel
1996.
Capo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione1. Le presenti norme sono volte
a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale
acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del
diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad
atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in
particolare del diritto alla riservatezza e del diritto
all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati
personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti
conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti
pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione,
all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati
dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di
comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati
personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di
appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per
la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti
nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione
da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati
non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli
documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione
di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.
Art. 2. Definizioni
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle
definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in
materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende,
altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o
giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di
controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire
archivi storici, correnti o di deposito della pubblica
amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1,
comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o
acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali,
anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza
scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga
dati personali.
Capo II REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI
RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 3. Regole generali di condotta
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li
contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone alle quali si riferiscono i dati trattati. 2. Gli
archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il
pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in
contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e,
in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, come modificati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
281, dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni. 3. I soggetti che
operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel
trattare dati di carattere personale comuni o sensibili, si
attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà
e diligenza propri dell'esercizio della professione e della
qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato
al principio di trasparenza della attività amministrativa. 4. I
dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea
di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal
documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione,
ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari
categorie di dati o di trattamenti.
Art. 4. Conservazione e tutela
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela
dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi,
i criteri metodologici e le pratiche della professione
generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento
sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche,
amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità
dei documenti anche elettronici e multimediali, di cui promuovono
la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a
rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni
dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a
manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze,
documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza
previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 e
successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee
a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non
autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici
rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di
alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte
o armadi blindati.
Art. 5. Comunicazione e fruizione
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare
il principio della libera fruibilità delle fonti.
2.L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e,
attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività
di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla
consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un
archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati,
per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la
struttura interessata sottoscrive un'apposita convenzione per
concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei
soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge,
in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il
responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti
con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.
Art. 6. Riservatezza
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non
disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione
della propria attività anche in via confidenziale, per proprie
ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso
in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque
estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle
stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni
concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie
attività. 2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche
dopo la cessazione dalla propria attività.
Art. 7. Aggiornamento dei dati
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli
interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione
dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che
assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla
documentazione successivamente acquisita.2. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in
presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad
un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a
disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti
fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole
consultazione.3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi
dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi
abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano
persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la
sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al
tempo trascorso.
Art. 8. Fonti orali
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo
esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di
un'informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e
l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della
raccolta dei dati.2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali
richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta
dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista
stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.
Capo III REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA
LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 9. Regole generali di condotta
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di
studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto
dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più
opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti
utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e
conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed
indispensabilità di cui all'art. 7, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281.
Art. 10. Accesso agli archivi pubblici
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti
hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e
doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello
Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data
e quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della
legge n.675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta
anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati
sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al
comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini
dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore
dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico
competenti e udita la commissione per le questioni inerenti alla
consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso
il Ministero dell'interno, secondo la procedura dettata dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti
di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente
presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in
relazione alle fonti riservate per le quali chiede
l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità
di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare
ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è
rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La
valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del
progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al
comma 3, prima dello scadere dei termini può contenere cautele
volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i
diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non
diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei
nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una
banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai
fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare
attenzione è prestata al principio della pertinenza e
all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere
facilmente individuabili gli interessati.
8.L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare
dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente
trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere
riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11. Diffusione
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità
degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e
di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente
si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una
determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le
notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla
loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del
decreto legislativo n 281/1999, al momento della diffusione dei
dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con
particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei
documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può
diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla
ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza
delle persone.
5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art.
10, comma 3, della legge n. 675/1996, nei casi in cui tale
adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei
documenti contenenti dati personali, accessibili su
autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la
riservatezza anche rispetto ai terzi.
Art. 12. Applicazione del codice
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenute ad
applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle
forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima
diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.2.
Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del
codice.
Art. 13. Violazione delle regole di condotta
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni
competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente
codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,
le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme
restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte
degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio
delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del
decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del
rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione
competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì
escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti
responsabili della violazione delle regole del presente codice.
Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla
consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato
cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1
e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di
condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni di competenza.
Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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